Onorevoli Colleghi! - Sono molti i problemi e le sfide che i nostri giovani si trovano quotidianamente ad affrontare.
      Si tratta, in parte, di questioni antiche che hanno conosciuto anche le generazioni precedenti, così come, in una certa misura, di difficoltà connesse con l'evoluzione dell'economia e della società e, pertanto, presenti in gran parte dei Paesi occidentali.
      Ma esiste anche una componente specificatamente italiana e attuale del disagio giovanile.
      La componente italiana è la mancanza di indipendenza economica, e pertanto spesso anche decisionale, dei giovani rispetto alla propria famiglia. Ciò deriva, in realtà, da un aspetto positivo e caratteristico della nostra società, vale a dire il ruolo da sempre svolto dalla famiglia in Italia di vero e proprio strumento di ammortizzazione sociale. Ma ciò ha anche portato a trascurare possibilità e strumenti presenti in altri Stati e volti a garantire, tra l'altro, l'accesso al credito ai giovani in mancanza di garanzie, la possibilità di intraprendere un percorso di studi senza avere alle spalle qualcuno che si prenda carico delle spese, nonché a favorire l'autoimpiego dei giovani e delle donne.
      Proprio il graduale indebolimento dell'istituzione familiare, così come intesa precedentemente, è parte della componente attuale del disagio. A fronte di una minore protezione sociale da parte della propria famiglia, il giovane non ha, oggi, a disposizione strumenti alternativi per tentare di realizzarsi con le proprie forze. Ciò è aggravato da un mutato contesto economico

 

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e del mercato del lavoro dei Paesi industrializzati, caratterizzato da una forte incertezza in ambito lavorativo e, di conseguenza, rispetto al reddito atteso. La «tranquillità», dal punto di vista lavorativo, qualora si raggiunga, si ottiene nella maggior parte dei casi tra i 30 ed i 40 anni di età. Si tratta di un «ingresso in società» ritardato rispetto a ciò che sarebbe necessario per programmare con serenità il proprio futuro e costituire un nucleo familiare.
      La presente proposta di legge non ha la presunzione di risolvere tutti i problemi esposti, che hanno una natura complessa e articolata e le cause dei quali derivano in gran parte dall'evoluzione delle società occidentali. Si tratta, invece, di intervenire su questioni specifiche, particolarmente sentite dai giovani e che rappresentano, in gran parte, un ritardo del nostro Paese rispetto agli altri Stati europei.
      La proposta di legge è articolata su tre argomenti: 1) l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie (capo II); 2) il prestito d'onore a fini formativi (capo III); 3) gli incentivi fiscali all'imprenditoria giovanile e femminile (capo IV).
      Le prime due tematiche riguardano l'accesso al credito da parte dei giovani anche in mancanza di specifiche garanzie. L'intervento legislativo si rende necessario a causa della poca propensione da parte del nostro sistema bancario a garantire mutui e prestiti a giovani con contratti di lavoro atipici e privi di garanzie. Il terzo argomento è rivolto all'autoimpiego, considerato da sempre più giovani una valida alternativa al lavoro dipendente.
      Nello specifico, il capo II introduce un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte di giovani sposati. È rivolto a chi percepisce un reddito contenuto e non possiede proprietà di particolare importanza e che intende acquistare un immobile di valore non superiore a 200.000 euro. Il fondo è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie alle banche e agli intermediari finanziari e consentire l'ottenimento, da parte dei soggetti beneficiari, di un mutuo a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato per ulteriori quindici anni. La finalità è di permettere alle coppie, composte da giovani che hanno contratti di lavoro atipici o in ogni caso redditi annui lordi non superiori a 25.000 euro, di acquistare l'abitazione principale anche in mancanza delle garanzie abitualmente richieste dal sistema bancario.
      Il capo III introduce un fondo speciale di garanzia per il prestito d'onore a fini formativi. Il fondo è destinato a rilasciare garanzie o incentivi alle banche che concedono prestiti con le caratteristiche indicate nella presente proposta di legge. La finalità è di consentire ai giovani, che intendono intraprendere un percorso formativo universitario o professionale, ma privi della necessaria disponibilità economica, di investire su se stessi e sulle proprie capacità. Il prestito d'onore finanzia il percorso di studi ed è restituito nel corso del tempo al termine del ciclo formativo. Sono stabiliti degli importi minimi e le modalità di restituzione del prestito affinché questo sia riconosciuto come prestito d'onore, ciò al fine di evitare che prestiti personali al consumo non adatti a finanziare un percorso formativo ottengano le agevolazioni previste dalla presente proposta di legge. Il prestito d'onore, così come descritto, è la prassi in molti Paesi occidentali ed è un sistema che responsabilizza i giovani e che ha dimostrato di funzionare.
      Il capo IV prevede un regime fiscale agevolato per le società di persone composte da giovani e da donne non occupati. Si tratta dell'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), rubricato «Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo». Il citato articolo 13 prevede un regime fiscale agevolato, a determinate condizioni, per chi apre una nuova partita IVA e opera in forma individuale. L'aspetto principale di questo regime (chiamato, simpaticamente, «forfettino») è la previsione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), pari al 10 per cento del reddito
 

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di lavoro autonomo o d'impresa per i primi tre anni di attività.
      Con la presente proposta di legge si vuole estendere tale normativa, che ha dimostrato di ben funzionare, anche ai giovani e alle donne non occupati che intraprendono un'attività d'impresa o professionale in forma associata. In sostanza, si concedono a due o più giovani o donne, che decidono di lavorare insieme, le stesse agevolazioni già previste per soggetti che operano separatamente. Il capo IV riproduce, quindi, puntualmente l'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 con pochi ma necessari adattamenti: a) sono previste caratteristiche specifiche per i beneficiari (giovani e donne non occupati); b) il limite di ammontare di ricavi previsto dal citato articolo 13 è moltiplicato per il numero di soci che compongono la società; c) le quote di partecipazione devono essere paritarie, e questo per evitare tattiche elusive con l'inserimento nella società dei cosiddetti «prestanome». Non vengono, infine, riportate le altre agevolazioni previste dal citato articolo 13 diverse dall'imposta sostitutiva dell'IRPEF.
      In conclusione, anche alla luce dei più recenti orientamenti emersi in sede europea in tema di politiche giovanili, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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